Queste le patenti conseguibili presso le autoscuole piave/argo
La patente di guida di categoria A1 abilita alla guida di motocicli con potenza massima di 11 KW e con cilindrata massima di 125 cm3. Permette inoltre la guida di tricicli e quadricicli con peso massimo di 550 Kg (400 Kg se per trasporto persone), potenza massima
di 15 KW e velocità massima di 80 Km/h.
E' consentito il trasporto di passeggeri solo se il conducente è maggiorenne.
La patente di guida di categoria A2 abilita alla guida di motocicli, con potenza massima di 25 KW e rapporto peso potenza massimo di 0,16 KW/Kg.
Permette inoltre la guida di motoveicoli con peso massimo di 1,3 tonnellate e cioè:
- Tricicli.
- Quadricicli.
- Motocarrozzette.
Consente la guida di macchine agricole con dimensioni massime dei motoveicoli.
La patente di guida di categoria A3 abilita alla guida di motocicli anche se con potenza massima maggiore di 25 KW e rapporto peso potenza massimo di 0,16 KW/Kg.
Permette inoltre la guida di motoveicoli con peso massimo di 1,3 tonnellate e cioè:
- Tricicli.
- Quadricicli.
- Motocarrozzette.
Consente la guida di macchine agricole con dimensioni massime dei motoveicoli.
Si ottiene automaticamente dopo due anni dal conseguimento della A2 oppure dal 21° anno di età con il solo esame di guida.
La patente di guida di categoria B abilita alla guida di autovetture ed autocarri di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, nonché di qualsiasi motoveicolo, tranne i motocicli per i quali è previsto un limite di 125 cm3 di cilindrata e 11 KW di potenza. La patente B, inoltre, permette il traino di rimorchi purché non superino i 750 Kg (leggeri) o che il peso complessivo del veicolo + rimorchio non superi le 3,5 tonnellate.
La patente di guida di categoria C permette di condurre tutti gli autocarri. Chi invece possiede la patente C e ha meno di 21 anni può guidare autocarri con mcpc massima di 7,5 tonnellate. Per guidare autocarri più pesanti occorre il CAP C.
La patente di guida D permette di condurre gli autobus per il trasporto di persone.
La patente di guida BE permette di guidare tutti i veicoli guidabili con la patente B anche se trainanti qualsiasi rimorchio.
La patente di guida CE permette di guidare tutti i veicoli guidabili con la patente C anche se trainanti un rimorchio.
Quindi permette, ad esempio, la guida di:
- Autotreni.
- Autoarticolati.
- Autocarri di qualsiasi peso.
- Autovetture.
- Macchine operatrici.
- Macchine agricole.
- Mezzi d'opera.
La patente di categoria DE consente di condurre gli autosnodati.
Sul Supplemento Ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale del 05 aprile 2007 sono stati pubblicati tre decreti ministeriali (Decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007 - "enti per la formazione dei conducenti professionali, programmi del corso e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente";Decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007 n. 371 - "rilascio della carta di qualificazione del conducente; Decreto del Capo del dipartimento dei trasporti terrestre 7 febbraio 2007 n. 372 - "gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente") che danno piena attuazione alla direttiva europea 2003/59/CE e al Decreto Legislativo 21 novembre 2005 n. 286.
Inoltre è stata emessa la Circolare ministeriale prot. n. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007 - Norme in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della direttiva 2003/59/CE.
In particolare, la sopraccitata direttiva introduce, per i conducenti che effettuano trasporti professionali su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, la carta di qualificazione del conducente (di seguito denominata CQC) che si consegue dopo aver seguito un corso di formazione iniziale e dopo aver superato il relativo esame, e si rinnova dopo aver seguito un corso di formazione periodica.
La CQC sostituisce i certificati di abilitazione professionali di tipo KC e KD di cui all'art. 116, comma 8, del codice della strada e dell'art. 311 del relativo regolamento.
Coerentemente, quindi, con tale previsione è stato previsto, un regime transitorio durante il quale i titolari di patente di guida della categoria C e CE ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KD potranno ottenere il rilascio della CQC, per documentazione, senza obbligo di sostenere il relativo esame.
L'art. 8 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n. 371 stabilisce che:
I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD a decorrere dalla data di entrata in vigore (6 aprile 2007) del decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n. 371, non potranno ottenere, per documentazione, la CQC, ma dovranno seguire il corso e sostenere il relativo esame.
Dal 10 settembre 2008 non saranno più rilasciati (né per conseguimento né per duplicato) i certificati di abilitazione professionale di tipo KD. Parimenti, a decorrere dal 10 settembre 2009 non saranno più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KC.
I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD successivamente alla data di pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n. 371, potranno condurre veicoli adibiti al trasporto persone fino al 9 settembre 2008, ovvero adibiti al trasporto di merci fino al 9 settembre 2009.
Ai sensi dell'art. 16 del D. L.vo 286/2005 , la CQC non è richiesta ai conducenti:
Per quanto riguarda l'esenzione prevista al punto f) si chiarisce che la stessa si riferisce ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio.
Ai sensi dell'art. 15 del D.L.vo 286/2005, la CQC è rilasciata:
La CQC può qualificare i conducenti per la guida professionale di veicoli adibiti al trasporto di persone, di merci o a entrambi.
Il rilascio avviene superando uno specifico esame di idoneità, cui si viene ammessi previa frequenza di un corso di formazione di 280 ore, di cui 20 ore di esercitazioni pratiche alla guida di veicoli. Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione.
L'art. 17 del D. L.vo 286/2005 individua i conducenti che possono ottenere la CQC per documentazione, in esenzione, dunque, dall'obbligo di frequentare corsi di formazione iniziale e di sostenere l'esame. In particolare, possono ottenere la CQC per documentazione i conducenti:
Per quel che concerne il rilascio per documentazione, l'art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n. 371 stabilisce il seguente calendario sulla base del quale i conducenti possono presentare domande per ottenere il rilascio della CQC in esenzione dall'obbligo di frequentare il corso e sostenere i relativi esami:
Ai fini del computo del quinquennio di validità delle CQC rilasciate in esenzione dall'obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale ed il relativo esame, la scadenza di validità va calcolata a partire dal 10 settembre 2008 per le CQC che abilitano al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilitano al trasporto di cose (ad esempio, una CQC per il trasporto di persone rilasciata "per documentazione" il 1 ottobre 2007 scadrà di validità il 9 settembre 2013, mentre una CQC per il trasporto di cose rilasciata "per documentazione" il 1 ottobre 2007 scadrà il 9 settembre 2014).